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Previdenza obbligatoria
Assicurazione sociale vita

L’assicurazione sociale vita è una indennità economica corrisposta in caso di decesso dell’iscritto o di un suo familiare a carico.

A chi si rivolge
Il beneficio è riservato al personale dipendente da enti di diritto pubblico, economici e non, per i quali l’iscrizione all’assicurazione sociale vita è obbligatoria. È escluso il personale statale e quello degli Enti locali.

Come si ottiene
La domanda di liquidazione dell’assicurazione deve essere inoltrata o presentata alla sede Inpdap competente per territorio entro un anno dalla data del decesso, pena la perdita del diritto.
Può presentare domanda:

  • l’iscritto, in caso di decesso del coniuge o altro componente il nucleo familiare a suo carico;
  • il coniuge dell’iscritto deceduto, purché non divorziato e passato a nuove nozze;
  • i figli maggiorenni a carico dell’iscritto deceduto;
  • il tutore dei figli minorenni a carico dell’iscritto deceduto;
  • altro familiare, in assenza di coniuge o figli a carico;
  • chi ha sostenuto le spese funerarie dell’iscritto deceduto, nel caso in cui quest’ultimo non abbia familiari al momento del decesso.

Il pagamento dell’indennità avviene mediante assegno bancario non trasferibile o, preferibilmente, con accredito su conto corrente bancario intestato al beneficiario.

Come si calcola
L’importo da liquidare è pari a:

  • una mensilità lorda per ogni persona a carico (con un minimo di due) in caso di decesso dell’iscritto;
  • una mensilità lorda corrisposta all’iscritto in caso di decesso del coniuge, oppure a chi ha sostenuto le spese funerarie in caso l’iscritto sia deceduto senza familiari a carico;
  • mezza mensilità lorda in caso di decesso di un altro componente della famiglia (figlio, genitore e così via).

L’indennità non è soggetta a ritenute erariali.

Prosecuzione volontaria dell’iscrizione
Il personale iscritto all’Assicurazione sociale vita per un periodo di almeno cinque anni che cessa dal servizio con diritto a pensione può continuare volontariamente l’iscrizione, presentando apposita domanda entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data del collocamento a riposo.
A decorrere dal 1° gennaio 2010 il versamento dei contributi da parte dei pensionati iscritti deve essere effettuato esclusivamnete attraverso il modello F24.
La domanda di liquidazione e le modalità di calcolo seguono le stesse indicazioni riportate nell’ipotesi di iscrizione in attività di servizio. L’indennità si calcola sul trattamento pensionistico annuo lordo.

Sezioni di riferimento
Modulistica – Modulo assicurazione sociale vita (PDF, 529 Kb)
Previdenza obbligatoria

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